1. Cosa sono i CPR?
I CPR “Centri permanenza per i rimpatri” sono strutture adibite al trattenimento amministrativo degli stranieri.
Tale misura può essere rivolta:
- agli stranieri in attesa di allontanamento, quale misura esecutiva dell’espulsione (art. 14 D.lgs n. 286 del 1998);
- agli stranieri in ingresso nel territorio dello Stato “a fini identificativi” (art. 10 ter comma 3 D.lgs. n. 286 del 1998);
- ai richiedenti protezione internazionale nel caso in cui costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché nelle altre ipotesi di cui all’art. 6 D.lgs n. 142 del 2015.
Attualmente i CPR sono situati a Torino, Roma, Bari, Brindisi, Caltanissetta, Trapani, Gradisca d’Isonzo, Macomer, Milano (cfr. la scheda pubblicata dall’Ufficio studi della Camera dei Deputati).
2. Qual è la disciplina dei CPR?
Il trattenimento quale misura esecutiva dell’espulsione è disciplinato dall’art.14 del D.lgs. n. 286 del 1998, il quale sancisce che:
- il trattenimento è disposto con provvedimento dal questore nel caso in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento;
- il provvedimento del questore deve essere notificato all’autorità giudiziaria entro 48 ore, che deve a sua volta convalidarlo entro le successive 48 h;
- per la convalida del provvedimento è compente il giudice di pace;
- nel centro devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nonché il pieno rispetto della dignità della persona;
- Il trattenimento non può superare il termine di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni.
La disciplina di cui all’art. 14 si applica anche al trattenimento ai fini identificativi di cui all’art. 10 ter D.lgs. n. 286 del 1998.
Per quanto attiene al trattenimento dei richiedenti asilo vigono regole diverse sancite all’art. 6 D.lgs n. 142 del 2015:
- il trattenimento è disposto con provvedimento del questore e deve essere comunicato nelle successive 48 h all’autorità giudiziaria per la convalida;
- per la convalida è competente il Tribunale in composizione monocratica;
- il trattenimento dei richiedenti protezione si svolge in appositi spazi all’interno dei CPR;
- il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda di protezione;
- devono essere fornire al richiedente tutte le informazioni relative al procedimento di riconoscimento della domanda di protezione.
3. Quali sono le principali criticità?
Il trattenimento presenta numerose criticità connesse alla natura “ibrida” di misura al contempo amministrativa e detentiva.
Le principali criticità attengono al fatto che, pur rappresentando una misura limitativa della libertà personale, il trattenimento:
- è slegato dalla commissione di un reato;
- costituisce il modo di esecuzione delle espulsioni maggiormente perseguito dalle questure, nonostante dovrebbe essere disposto solo in caso di extrema ratio, cioè nel caso in cui non sia possibile predisporre misure meno coercitive (es. accompagnamento alla frontiera, consegna del passaporto);
- non è soggetto alle garanzie proprie del procedimento penale (es. è molto problematica la competenza del giudice di pace per i trattenimenti esecutivi dell’espulsione).
4. Quali principi ha affermato in materia la giurisprudenza costituzionale?
La Corte costituzionale ha affrontato il tema delle misure di esecuzione dell’espulsione (accompagnamento alla frontiera e trattenimento) nella storica sentenza n. 105 del 2001.
In particolare la Corte ha affermato che:
- Il trattenimento è da ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale, di cui fa menzione nell’articolo 13 della Costituzione”. Pertanto, al trattenimento devono essere applicate le garanzie costituzionali: deve essere disciplinato con legge (riserva di legge) e deve essere disposto/convalidato dall’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione);
- Si determina nel caso del trattenimento “quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale”.